Art. 23.
(Organi di valutazione).

      1. L'articolo 80 del regio decreto 10 febbraio 1936, n. 484, e successive modificazioni, è abrogato. Le autorità preposte per le valutazioni del personale militare sono:

          a) l'ufficiale di mobilitazione o capo ufficio di mobilitazione nel giudizio di primo grado;

          b) la commissione centrale del personale militare della CRI nel giudizio di secondo grado. Ogni valutazione deve essere accompagnata dal parere dell'ufficiale di mobilitazione di appartenenza.

      2. La commissione di cui all'articolo 25 del regio decreto 10 febbraio 1936, n. 484, è integrata con due membri effettivi, ufficiali superiori, uno dell'Aeronautica militare e uno, medico o commissario, del Corpo militare.
      3. Tutte le competenze delle commissioni preposte ad esprimere il giudizio di avanzamento previste dalla sezione II del capo I del titolo II del decreto legislativo

 

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19 marzo 2001, n. 69, sono devolute alla commissione di cui al comma 1, lettera b), del presente articolo.
      4. Tutte le competenze della commissione di avanzamento e valutazione previste dal capo II del titolo III della legge 10 maggio 1983, n. 212, e successive modificazioni, sono devolute alla commissione di cui al comma 1, lettera b), del presente articolo.